Statuto che regola e disciplina l’attività di tutti i produttori di Marroni di Combai.
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Statuto dell'Associazione produttori Marrone di Combai
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione dei produttori del Marrone di Combai, con sede in Combai, per ora in Piazza Squillace .
Articolo 2
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione del Marrone di Combai e della coltivazione dei castagni nei territori dei comuni di Segusino, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cordignano.
L’Associazione si prefigge di agire costantemente per la valorizzazione del prodotto Marrone di Combai e dei suoi derivati, anche attraverso l’ottenimento della Denominazione di Origine e la realizzazione di specifici marchi di tutela.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà:
a. Istituire e gestire disciplinari di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, al fine di definire le caratteristiche organolettiche, le tecniche di coltivazione, le procedure di trasformazione e le modalità di commercializzazione del prodotto cui debba attenersi chi intenda ottenere la qualifica di socio produttore dell’Associazione stessa ed utilizzarne quindi i suoi marchi e canali commerciali.
b. Svolgere tra gli associati tutte le attività di ispezione e controllo ritenute opportune al fine di valutare il rispetto dei suddetti disciplinari e la conformità del prodotto alle specifiche ivi definite.
c. Svolgere censimenti, indagini e ricerche volti a quantificare e qualificare la produzione del Marrone di Combai e meglio metterne in luce le caratteristiche e peculiarità.
d. Gestire in accordo con la Pro Loco di Combai la commercializzazione del prodotto dei soci, eventualmente contraddistinto da specifici marchi, al fine di tutelare il nome del prodotto, evitare azioni di tipo speculativo e garantire una equa remunerazione di tutti i produttori associati.
e. Organizzare e gestire, in collaborazione e coordinamento con la Pro Loco di Combai, manifestazioni, fiere, convegni, feste e qualsiasi altro tipo di iniziativa ritenuta idonea a meglio promuovere il Marrone di Combai e, più in generale, a raggiungere gli scopi statutari.
f. Stipulare convenzioni, accordi, contratti di collaborazione con enti pubblici e privati, affidare incarichi ed assumerne, per la fornitura di servizi o la gestione di iniziative in sintonia con i propri scopi statutari.
g. Promuovere, realizzare e gestire, direttamente o indirettamente impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione e trasformazione del prodotto degli associati.
h. Attivare direttamente o indirettamente pratiche di finanziamento per progetti di sviluppo e rafforzamento delle proprie attività.
i. Promuovere ed organizzare servizi di assistenza tecnica, formazione professionale ed informazione ai soci al fine di perseguire un costante miglioramento delle tecniche colturali e degli standard qualitativi del prodotto.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’ Associazione potrà collaborare con enti pubblici o privati e con organismi di vario genere aventi le medesime finalità o scopi ed obiettivi ritenuti affini.
L’ Associazione potrà aderire ad altre associazioni, società o consorzi, qualora ciò risulti utile o necessario al perseguimento dei propri fini statutari. Potrà inoltre compiere qualsiasi atto od operazione, di natura mobiliare o immobiliare, fideiussorio o finanziario, ritenuti utili o necessari al raggiungimento dei suoi fini.
L’Associazione potrà ricevere contributi, sovvenzioni e lasciti di qualsiasi natura da destinarsi ad azioni coerenti al raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei soci.
Articolo 4
Possono essere soci dell’Associazione:
a. I produttori del Marrone di Combai, aventi un prodotto rispondente ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione adottato dall’ Associazione.
b. I produttori del Marrone di Combai che, pur non avendo un prodotto rispondente ai requisiti di cui sopra, si trovano nelle condizioni di poter ragionevolmente far rientrare il loro prodotto entro tali parametri entro 2 anni dalla data di iscrizione all’Associazione e che a ciò si impegnano formalmente al momento della iscrizione stessa.
c. Enti pubblici locali interessati all’opera dell’Associazione e desiderosi di contribuire direttamente alla sua realizzazione.
d. Consumatori ed estimatori del Marrone di Combai, nonché persone giuridiche interessata all’opera di valorizzazione e tutela di tale prodotto.
Chiunque intenda diventare socio dell’Associazione deve presentare apposita domanda al Comitato Direttivo e contestualmente versare la quota di adesione prevista per l’anno in corso.
Il Comitato Direttivo decide sull’ammissione a maggioranza assoluta. Le sue decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione. La mancata accettazione della richiesta di adesione dà diritto di restituzione della quota versata.
Articolo 5
Nell’Associazione si distinguono i soci produttori da tutti gli altri soci.
In generale il socio ha diritto a:
1. Partecipare alle riunioni ed alle iniziative promosse dall’Associazione.
2. Deliberare con proprio voto valido ad ogni assemblea sociale.
3. Frequentare i locali dell’Associazione e fruire di ogni servizio associativo.
4. Godere delle prerogative previste dai disciplinari o dai regolamenti dell’Associazione.
Ogni socio è obbligato a rispettare le norme previste dal presente Statuto, dai disciplinari , dai regolamenti e dalle delibere degli organismi sociali, nonché al versamento puntuale della quota associativa e di ogni contributo a suo carico.
In particolare il Socio Produttore ha l’obbligo di consentire le ispezioni, i controlli e le verifiche previste nei disciplinari e da eventuali altri regolamenti o disposte dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta del Comitato Direttivo o della Commissione Tecnica.
Il socio è altresì impegnato a sostenere, propagandare e promuovere l’Associazione e le sue attività e a non svolgere attività in contrasto con essa o comunque per essa pregiudizievoli.
Il socio non può aderire ad altre associazioni o enti che svolgano attività concorrenti.
Articolo 6
Il socio può essere escluso con delibera motivata del Comitato Direttivo, con le stesse modalità indicate per l’ammissione, per uno dei seguenti motivi:
1. Perdita dei requisiti di ammissione.
2. Inadempienza delle obbligazioni comunque assunte ed a qualsiasi titolo nei confronti dell’Associazione, dei suoi organismi o degli altri soci tramite l’Associazione.
3. Mancato puntuale pagamento delle quote e dei contributi previsti o deliberati.
4. Per r qualsiasi azione pregiudizievole agli scopi e/o al patrimonio dell’Associazione.
Il recesso può avvenire anche per richiesta del socio stesso, avanzata con lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno .
La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente ed immediatamente la perdita di tutti i diritti e le agevolazioni previste per i soci.
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
1. L’Assemblea dei soci.
2. Il Comitato Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti.
5. La Commissione Tecnico-scientifica.
Il Comitato Direttivo può, con propria delibera, nominare un vicepresidente.
Articolo 8
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con invito scritto da spedirsi a tutti i soci e tutti i membri del Comitato Direttivo almeno 7 giorni prima della data di convocazione. L’Assemblea è da ritenersi valida quando è presente la maggioranza dei soci, in prima convocazione e qualunque sia il numero degli interventi in seconda convocazione.
L’Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Per la nomina delle cariche sociali basta la maggioranza relativa dei voti dei presenti.
Per qualsiasi modifica al presente statuto e per decretare lo scioglimento o il prolungamento dell’esistenza dell’Associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
Per il voto non sono ammesse deleghe.
Articolo 9
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato. L’Assemblea nomina di volta in volta un segretario che redige i verbali e che li firma insieme con il Presidente.
Articolo 10
L’Assemblea, oltre ai citati, ha i seguenti compiti:
1. Elegge il Comitato Direttivo, stabilendo il numero dei suoi membri in conformità con il presente Statuto.
2. Approva i bilanci predisposti dal Comitato Direttivo.
3. Approva i disciplinari e gli eventuali regolamenti proposti dal Comitato Direttivo.
4. Delibera su tutto ciò che il Comitato Direttivo sottopone alla sua approvazione.
5. Elegge il collegio dei revisori dei conti.
Articolo 11
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, secondo quanto disposto dall’Assemblea dei soci.
La maggioranza dei membri del Comitato Direttivo devono essere soci produttori. E’ opportuno che nel Comitato Direttivo siano presenti anche soci consumatori al fine di garantire la presenza nel Comitato stesso di diverse istanze ed espressioni. Del Comitato Direttivo fa parte di diritto un rappresentante della Pro Loco di Combai.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni del Comitato Direttivo comporta la perdita della qualifica di suo membro. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri del Comitato, ma rimane in carica la maggioranza dello stesso, il numero originario di componenti verrà ripristinato nel corso della prima Assemblea dei soci successiva. Se viene a mancare la maggioranza degli eletti il Presidente o coloro che sono rimasti in carica dovranno convocare al più presto l’Assemblea per il rinnovo del Comitato.
Il Comitato è validamente costituito in presenza della metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
Articolo 12
Il Comitato direttivo nella sua prima seduta elegge il Presidente dell’Associazione e nomina un segretario, anche non socio, corresponsabile con il Presidente della tenuta contabile e del buon funzionamento amministrativo dell’Associazione.
Presidente, segretario e l’eventuale vicepresidente durano in carica quanto il Comitato stesso.
Articolo 13
Spettano al Comitato Direttivo tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto è espressamente deferito alla competenza di altri organi dal presente Statuto o dai regolamenti e disciplinari approvati dall’Assemblea.
Articolo 14
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, ed ha l’uso della firma sociale.
Ha inoltre il potere di riscuotere da enti pubblici e privati somme di qualunque entità e natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Direttivo e le Assemblee.
Il Presidente, con l’approvazione, può conferire sia a soci che a terzi procure speciali o “ad negotia” per determinati atti o
categorie di atti.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 15
La Commissione tecnico – scientifica è nominata dal Comitato Direttivo ed è composta da tecnici ed esperti qualificati, anche non soci, allo scopo di assistere a titolo consultivo il Comitato Direttivo nelle sue attività e mantenere i collegamenti con il mondo della ricerca e della sperimentazione.
Alla Commissione è affidato anche il compito di organizzare e gestire il servizio di controllo qualità, nelle forme e nei modi approvati dal Comitato Direttivo stesso.
La Commissione è composta di un numero minimo di tre persone. Il suo mandato scade contemporaneamente a quello del Comitato che l’ha nominata.
Articolo 16
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di adesione e le quote annuali versate dai soci secondo quanto previsto all’articolo 4 dell’atto costitutivo.
b) Da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio.
c) Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura dati a qualsiasi titolo all’Associazione.
d) Da ogni bene mobile ed immobile che diverrà proprietà dell’Associazione.
Articolo 17
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Comitato Direttivo dovrà convocare l’Assemblea dei soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consultivo e di quello preventivo.
Articolo 18
L’Assemblea dei soci, contestualmente all’elezione del Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri. Il Collegio ha il compito di vigilare sulla tenuta contabile e amministrativa dell’Associazione. Al momento della nomina del Collegio, l’Assemblea nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.
Articolo 19
Il bilancio consuntivo redatto ogni anno dal Comitato Direttivo , prima di essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea deve aver ricevuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti.
Tale approvazione sarà formalizzata in un documento che il Presidente del Collegio leggerà in sede di approvazione del bilancio.
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 21
Al Collegio dei Revisori dei conti è affidato anche il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organismi. Il giudizio emesso sarà insindacabile ed inappellabile.
Articolo 22
In caso di scioglimento dell’Associazione nei modi previsti all’articolo 8 del presente Statuto, l’Assemblea delibererà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
Articolo 23
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.